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Comune di Alassio
 

Gli Uffici

Foto Ufficio Tutela Ambientale ed EcologiaUfficio Tutela Ambientale ed Ecologia
Funzionario Responsabile: Avv. Simone Contri

L'ufficio fornisce informazioni in merito alla gestione del verde pubblico (parchi, corsi fluviali, giardini pubblici) e sull'inquinamento acustico ed elettromagnetico. In collaborazione con altri settori comunali svolge, anche, interventi di sensibilizzazione nelle scuole ed in altre realtà aggregative (associazioni, ecc.).

Dov'è: Palazzo Comunale - Primo Piano
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Tel.: 0182-602.223
Fax: 0182-471.838
E-mail: ambiente@comune.alassio.sv.it

Servizi Erogati:

Protezione degli animali
Competenze del comune ai sensi della Legge 23/2000 Regione Liguria.
a) esercita, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
b) provvede, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione con relativo contributo di 500 Euro;
c) provvede al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
d) dispone il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore.

Anagrafe canina
1) Ogni A.S.L. istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.
2) L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
3) Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale.
4) Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.
5) Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla A.S.L. ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
6) Gli uffici delle A.S.L. competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7) La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i comuni e le A.S.L. per la gestione dei dati dell'anagrafe canina.
8) I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto ed il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso e della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
9) Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle A.S.L.. L'Ente nazionale della cinofilia italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle A.S.L..
10) Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle A.S.L., o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 3. In questo ultimo caso la A.S.L. deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.

La cura della correttezza, della completezza e dell'aggiornamento di quanto visualizzato e dei documenti scaricabili è affidata ai responsabili dei relativi Uffici.

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