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Comune di Alassio
 

Gli Uffici

Foto Ufficio TributiServizio Entrate e Tributi
Funzionario Responsabile: Dr. Giampaolo Trevia

Ufficio Tributi
Dov'è: Palazzo Comunale - Piano Terra
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Tel.: Ufficio ICI 0182 602.241/225 - Ufficio Ta.R.S.U. 0182 602.235
Fax: 0182-471.838
E-mail: tributi@comune.alassio.sv.it

Servizi Erogati:

I.C.I. - Imposta Comunale Immobili
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Ufficio Imposta sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni
C.O.S.A.P. - Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
Dichiarazione dei Redditi
NOTIZIE GENERALI SULLA FISCALITA' LOCALE

I.C.I. - Imposta Comunale Immobili
L'ufficio provvede alla distribuzione gratuita della modulistica necessaria per i versamenti e le dichiarazioni.
L'Imposta Comunale sugli Immobili é dovuta da chiunque possegga beni immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) nel territorio dello Stato.
Norme sulle aree edificabili (download 20 KB)
Il servizio fornisce informazioni relative alla compilazione della dichiarazione I.C.I. Inoltre, informa sulle ultime direttive in materia, controlla e verifica le dichiarazioni I.C.I., controlla e verifica i versamenti, emette gli avvisi di liquidazione e provvede agli accertamenti.
Cosa occorre: atto notarile di acquisto o vendita e visura catastale aggiornata.
Riduzioni del 50% del tributo per:
- fabbricati inagibili e/o inabitabili;
- detrazione di Euro 180 per l'abitazione principale;
Esenzioni per:
- immobili di proprietà dello Stato, Province e Comuni, a condizione che gli stessi siano adibiti ad attività istituzionale;
- immobili accatastati nel gruppo E
- immobili di proprietà della Santa Sede
- per altre particolari esenzioni, rivolgersi all'Ufficio ICI.
Termine per la dichiarazione ICI: la dichiarazione è da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno nel corso del quale è avvenuta la variazione.
Modalità di pagamento:
- entro il 16 giugno (acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulle base della aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente)
- dall'1 al 16 dicembre (saldo)
- a giugno si può pagare l'intero importo
Il pagamento si intende effettuato il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento. Se la scadenza per il pagamento coincide con un sabato o una festività, essa viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo (D.L. 31.5.1994, n. 330).
Aliquote
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento del tributo entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio; alla determinazione delle aliquote provvede lo stesso Consiglio entro lo stesso termine. In caso di mancata adozione della delibera per l'anno di competenza si rendono applicabili le aliquote adottate nell'anno precedente.
Le aliquote e detrazioni per l'anno 2008 (download aliquote ICI )

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
I cittadini o le società che dispongono di un immobile e/o di un'area usata per lo svolgimento di attività (operativa) devono denunciare la superficie occupata entro il 31 luglio successivo all'inizio dell'occupazione, affinché siano iscritti a ruolo per la Tassa Smaltimento Rifiuti. La tassa é dovuta per tutti i locali ad eccezione di quelli completamente vuoti e non occupati.
Cosa occorre: denuncia in carta semplice, presso gli sportelli, su appositi moduli predisposti e compilati dall'Ufficio, oppure in carta semplice per via postale. All'occorrenza l'Ufficio chiederà la documentazione necessaria, atta all'identificazione dell'immobile o delle aree scoperte e/o degli eventuali rifiuti speciali. Planimetria o contratto d'affitto con indicazione della superficie.
La tassa annuale viene calcolata moltiplicando:

la superficie dei locali e delle aree occupate
X
la tariffa prevista per la categoria di appartenenza

Tariffe
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento del tributo entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio; alla determinazione delle tariffe provvede la Giunta Comunale entro lo stesso termine. In caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente.
Le tariffe per l'anno 2008 (download tariffe Tarsu 2008)
Riduzioni
La tassa è ridotta del 30% in caso di:

Le suddette agevolazioni vengono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia. (download domanda riduzione tassa rifiuti)
Esenzioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti, a titolo esemplificativo: Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Termini per la presentazione della denuncia
I proprietari, i locatari e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Alassio denuncia, entro il 31 luglio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Le denunce, originarie, o di variazione vanno redatte sugli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e possono essere presentate:
- direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Alassio, che ne rilascia ricevuta;
- tramite servizio postale. In tal caso la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Ove non sia possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune;
- tramite fax.
Modalità di pagamento
Il contribuente, può effettuare il pagamento in 2 rate o in un'unica soluzione secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento o nella cartella che gli viene recapitata.
Pagando in unica soluzione si utilizza solo il bollettino di C/C postale contrassegnato con la dicitura "TOTALE", prestando attenzione, quindi, a non saldare anche i bollettini rateali perché in tal modo si pagherebbe due volte.
Per il versamento rateale si utilizzano invece i bollettini di C/C postale contrassegnati dalle diciture "1°RATA, 2° RATA" alle scadenze indicate.
Le rate scadono alla fine dei mesi indicati sull'avviso che sarà recapitato, e cioè:
- 1° rata: 30 SETTEMBRE 2008
- 2° rata: 30 NOVEMBRE 2008
La prima rata è pagabile entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, se recapitata in ritardo.
Il pagamento potrà essere eseguito: Il pagamento si intende effettuato il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento. Se la scadenza per il pagamento coincide con un sabato o una festività, essa viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo (D.L. 31.5.1994, n. 330).
Modulistica (download modello istanza rimborso tarsu)
Normativa di riferimento: Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (download)

Ufficio Imposta sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni
Ufficio competente: servizio in concessione a società gestione servizi pubblici di Roma
Dov'é: Via Piemonte 16 - Alassio
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 - 12:00 / 14.30 - 16.00 
Tel.: 0182-472.135
Il servizio viene fornito direttamente dal concessionario del servizio a tutti coloro che abbiano necessità di affiggere manifesti o di effettuare pubblicità temporanea (max 3 mesi).
Cosa occorre: richiesta di affissione e consegna del materiale presso la sede della ditta sita in Via Piemonte 16; il versamento é contestuale alla richiesta.
Riduzioni del 50% dell'imposta per:
- pubblicità di associazioni, comitati ecc.
- pubblicità di manifestazioni politiche, culturali ecc.
- pubblicità per festeggiamenti patriottici, religiosi ecc.
Esenzioni per:
- pubblicità con superficie inferiore a 300 cm. quadrati 
- pubblicità realizzata all'interno dei locali;
- pubblicità effettuata dallo Stato e da enti pubblici territoriali.
- sono altresì esenti dall'imposta le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, con superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati. Per la corretta fruizione di tale esenzione e per altre situazioni particolarismi consiglia di rivolgersi all'Ufficio Pubblicità - Gestione Servizi Pubblici - sito in Via Piemonte 16).
Termini per la dichiarazione: dichiarazione entro il 31 gennaio.
Modalità di pagamento: per cassa presso l'Ufficio Pubblicità entro il 31 gennaio.

C.O.S.A.P. - Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
Ufficio competente: Servizio in concessione a società gestione servizi pubblici di Roma
Dov'é: Via Piemonte 16 - Alassio
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 - 12:00 / 14.30 - 16.30
Tel.: 0182-472.135
Sono tenuti alla denuncia e al pagamento tramite bollettino c/c postale, coloro che utilizzano aree pubbliche o private gravate di servitù, per le quali é prevista una tassa per l'occupazione.
Cosa occorre: denuncia in carta semplice, su appositi moduli predisposti dall'Ufficio, firmata dal soggetto interessato. All'occorrenza l'Ufficio chiederà la documentazione necessaria, atta all'identificazione dell'occupazione.
Il pagamento viene effettuato a mezzo bollettino c.c.p. disponibile presso la sede della Ditta - Via Piemonte 16 ovvero tramite versamento diretto alla Ditta.

Dichiarazione dei Redditi
L'ufficio provvede alla distribuzione gratuita di tutta la modulistica necessaria, trasmessa dal Ministero (Ufficio Imposte).
ADDIZIONALI COMUNALE I.R.P.E.F.:

ANNO 2000 = 0,2%
ANNO 2001 = 0,4%
ANNO 2002 = 0,5%
ANNO 2003 = 0,5%
ANNO 2004 = 0,5%
ANNO 2005 = 0,5%
ANNO 2006 = 0.5%
ANNO 2007 = 0.5%
ANNO 2008 = 0.8%

NOTIZIE GENERALI SULLA FISCALITA' LOCALE

ENTRATE TRIBUTARIE

Sono costituite da imposte, tasse e diritti, istituite ed applicate dal Comune in base alle leggi vigenti. I canoni non sono entrate tributarie. Il regolamento delle entrate tributarie disciplina le attività che il contribuente e il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi comunali, con particolare riguardo all'attività' di accertamento e alla riscossione dei tributi medesimi (art. 52 D.lgs. 15.12.1997, n.446). Il regolamento delle entrate tributarie del Comune di Alassio è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/3/1999

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario, scelto fra i dipendenti reputati idonei per personali capacità e per la competenza ed esperienza acquisite, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi ai singoli tributi. Il Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, dispone i rimborsi. Il Funzionario Responsabile per il Comune di Alassio e' il Dott. Giampaolo Trevia.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO

Il Comune mediante motivato avviso di accertamento:
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza, inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione delle denuncie;
- recupera l'omesso o parziale versamento;
- applica le sanzioni.
L'accertamento deve essere notificato in busta chiusa al contribuente entro i termini previsti dalle singole norme in materia.

CONTENZIOSO

- possibilità di fare ricorso 
Prima di proporre ricorso, si consiglia di rivolgersi al Responsabile del tributo per eventuali verifiche.
Il ricorso deve essere notificato al Comune a mano o con raccomandata senza busta, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 20 D.Lgs. 546 del 31.12.1992).

RIMBORSI 

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle singole norme in materia. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma. 

SANZIONI (per accertamenti tributari)

Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono così contemplati: (D.lgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997; D.lgs. 5.6.1998, n. 203) 
a) omesso, tardivo, insufficiente pagamento: misura sanzionatoria fissa calcolata sull'ammontare del tributo (30% del tributo non riducibile); 
b) omissione totale di pagamento e dichiarazione: 100% del tributo evaso (art. 12, 13, 14 D.lgs. 473/97) 
N.B. La sanzione è ridotta a ¼ se il contribuente paga entro 60 gg. 
c) Infedele dichiarazione e parziale versamento (art. 12, 13, 14 d.lgs. 473/97) 
N.B. Le sanzioni sono ridotte a ¼ se il contribuente paga entro 60 giorni. 

RAVVEDIMENTO (art. 13 d.lgs. 472/97)

- possibilità di sanare spontaneamente errori o omissioni 
- regolarizzazione spontanea dell'illecito compiuto 

Se il contribuente effettua spontaneamente il pagamento di un tributo entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/8 del 30% (3,75%) aumentata degli interessi legali (2,5% annuo) per i giorni di ritardo.
Se il contribuente paga spontaneamente entro un anno dalla scadenza, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione, qualora previsto, la sanzione è ridotta a 1/5 della misura minima pari al 6%. Gli interessi calcolati a giorni sono quelli legali al 2,5% annuo.
Il ravvedimento nel caso di errori o di omissioni che non incidono sul pagamento del tributo non è sanzionabile.
Il ravvedimento si concretizza con il pagamento del tributo, sanzione ridotta e interessi in un'unica soluzione, con le modalità previste per i singoli tributi.

AUTOTUTELA

Il Funzionario Responsabile procede all'annullamento o alla revoca totale o parziale dei propri atti riconosciuti errati. L'annullamento va comunicato al contribuente (D.M. 11.2.1997, n. 37).

INTERPELLO

Il contribuente può rivolgersi all'Ufficio Tributario in forma scritta, presentando apposita richiesta in merito ad una propria linea di condotta tributaria, al fine di verificare che la stessa sia conforme alla normativa vigente, ovvero alla linea interpretativa dell'Ufficio (art.11 L. 212/00). L'Ufficio è vincolato rispetto alle risposte date, per una maggior tutela del cittadino.

La cura della correttezza, della completezza e dell'aggiornamento di quanto visualizzato e dei documenti scaricabili è affidata ai responsabili dei relativi Uffici.

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